Le Sezioni Unite hanno recepito l’indirizzo secondo cui ai fini dell’interruzione del termine annuale di prescrizione ex art. 1495, comma 3, c.c., è sufficiente un mero atto scritto di costituzione in mora (art. 1219, comma 1, c.c.). Tale principio di diritto, che - tra l’altro - offre al venditore la chance di evitare l’azione giudiziale grazie alla condotta operosa di esatto adempimento, si pone in linea di continuità logico-sistematica con la sentenza - di poco antecedente - tramite la quale la medesima Corte regolatrice ha (e pour cause) ricondotto la c.d. garanzia edilizia nell’area dell’inadempimento contrattuale.
Difformità, inadempimento del venditore e denuncia del vizio occulto, nota a Cass., Sez. Un., 11 luglio 2019, n. 18672
CALVO R
2019-01-01
Abstract
Le Sezioni Unite hanno recepito l’indirizzo secondo cui ai fini dell’interruzione del termine annuale di prescrizione ex art. 1495, comma 3, c.c., è sufficiente un mero atto scritto di costituzione in mora (art. 1219, comma 1, c.c.). Tale principio di diritto, che - tra l’altro - offre al venditore la chance di evitare l’azione giudiziale grazie alla condotta operosa di esatto adempimento, si pone in linea di continuità logico-sistematica con la sentenza - di poco antecedente - tramite la quale la medesima Corte regolatrice ha (e pour cause) ricondotto la c.d. garanzia edilizia nell’area dell’inadempimento contrattuale.File in questo prodotto:
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