Le Sezioni Unite, con la decisione in esame, risolvono il contrasto sorto fra le sezioni semplici circa il riparto dell’onere probatorio del vizio redibitorio. Esse affermano (sul solco di un autorevole orientamento dottrinale), che, trattandosi d’inadempimento – soggetto a un regime speciale – per inesatta attuazione dell’attribuzione traslativa, non è di conseguenza applicabile l’indirizzo avallato dalle medesime Sezioni con la decisione n. 13533 del 2001, il quale invece presupporrebbe la violazione dell’obbligazione negoziale di diritto comune. Di conseguenza, spetta al compratore la dimostrazione che il bene consegnatogli dal venditore è affetto da vizi materiali.
Luci e ombre nella cornice del congedo dalla garanzia edilizia (nota a Cassazione civile, Sezioni Unite, 3 maggio 2019, n.11748)
CALVO R
2019-01-01
Abstract
Le Sezioni Unite, con la decisione in esame, risolvono il contrasto sorto fra le sezioni semplici circa il riparto dell’onere probatorio del vizio redibitorio. Esse affermano (sul solco di un autorevole orientamento dottrinale), che, trattandosi d’inadempimento – soggetto a un regime speciale – per inesatta attuazione dell’attribuzione traslativa, non è di conseguenza applicabile l’indirizzo avallato dalle medesime Sezioni con la decisione n. 13533 del 2001, il quale invece presupporrebbe la violazione dell’obbligazione negoziale di diritto comune. Di conseguenza, spetta al compratore la dimostrazione che il bene consegnatogli dal venditore è affetto da vizi materiali.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.