Con la decisione 11 luglio 2017, n. 17044 la Corte di legittimità, applicando in princìpi in tema di apparenza affidante (art. 1189 c.c.), riconosce la funzione solutoria del pagamento dei canoni eseguito in buona fede nelle mani del locatore-proprietario anziché in quelle del terzo-custode nominato ai sensi dell’art. 559, 2° comma, c.p.c. Viene inoltre confermato l’insegnamento consolidato a mente del quale la mancata autorizzazione alla stipula del contratto di locazione da parte del giudice dell’esecuzione immobiliare non è causa d’invalidità del rapporto negoziale.
Locazione e apparenza ingenerata dal terzo custode dell'immobile pignorato
CALVO R
2018-01-01
Abstract
Con la decisione 11 luglio 2017, n. 17044 la Corte di legittimità, applicando in princìpi in tema di apparenza affidante (art. 1189 c.c.), riconosce la funzione solutoria del pagamento dei canoni eseguito in buona fede nelle mani del locatore-proprietario anziché in quelle del terzo-custode nominato ai sensi dell’art. 559, 2° comma, c.p.c. Viene inoltre confermato l’insegnamento consolidato a mente del quale la mancata autorizzazione alla stipula del contratto di locazione da parte del giudice dell’esecuzione immobiliare non è causa d’invalidità del rapporto negoziale.File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.