La Corte di giustizia, pronunziandosi sul rinvio pregiudiziale del tribunale di Milano, ha affermato che la Direttiva 93/13/CEE non impedisce ai giudici nazionali di applicare la legislazione (attuativa di tale fonte comunitaria) a vantaggio del condominio, per quel che attiene ai contratti standard stipulati dall’amministratore con il terzo professionista-predisponente, ancorché la parte vessata (condominio), tenuto conto dei rilievi mossi dal giudice italiano sul diritto vivente interno, non possa essere considerata come persona fisica. L’Autore, interrogandosi anzitutto su quali possano essere i corollari applicativi di detto precedente extrastatuale, esclude la sopravvenienza di mutamenti sostanziali. È inoltre dell’avviso che, ove si accedesse alla teoria da lui proposta, a mente della quale i contratti perfezionati dall’amministratore hanno, in linea di principio, natura di atti obiettivi di consumo (a prescindere dalla qualifica soggettiva dei singoli amministrati), si potrebbe assicurare pro futuro una salda parità di trattamento, emancipando l’esito dei processi dall’insidia della imprevedibilità dei verdetti allorché le proprietà isolate appartengano (in tutto o solo in parte) a plurime persone giuridiche, oppure a persone fisiche che svolgano anche attività professionale all’interno degli alloggi abitati
Complessita` personificata o individualita` complessa del condominio-consumatore
CALVO R
2020-01-01
Abstract
La Corte di giustizia, pronunziandosi sul rinvio pregiudiziale del tribunale di Milano, ha affermato che la Direttiva 93/13/CEE non impedisce ai giudici nazionali di applicare la legislazione (attuativa di tale fonte comunitaria) a vantaggio del condominio, per quel che attiene ai contratti standard stipulati dall’amministratore con il terzo professionista-predisponente, ancorché la parte vessata (condominio), tenuto conto dei rilievi mossi dal giudice italiano sul diritto vivente interno, non possa essere considerata come persona fisica. L’Autore, interrogandosi anzitutto su quali possano essere i corollari applicativi di detto precedente extrastatuale, esclude la sopravvenienza di mutamenti sostanziali. È inoltre dell’avviso che, ove si accedesse alla teoria da lui proposta, a mente della quale i contratti perfezionati dall’amministratore hanno, in linea di principio, natura di atti obiettivi di consumo (a prescindere dalla qualifica soggettiva dei singoli amministrati), si potrebbe assicurare pro futuro una salda parità di trattamento, emancipando l’esito dei processi dall’insidia della imprevedibilità dei verdetti allorché le proprietà isolate appartengano (in tutto o solo in parte) a plurime persone giuridiche, oppure a persone fisiche che svolgano anche attività professionale all’interno degli alloggi abitatiI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.