La Cassazione affronta per la prima volta il tema concernente l’opponibilità della vicenda estintiva della servitù prediale gravante il fondo servente – a séguito de suo acquisto da parte del titolare di quello dominante – al creditore che, antecedentemente a detto trasferimento, ebbe a trascrivere il pignoramento sul medesimo fondo servente, e quindi al terzo aggiudicatario. I giudici di legittimità ravvisano la natura transeunte della su citata estinzione, stante la reviviscenza della servitù una volta perfezionatosi l’acquisto coattivo a completamento dell’iter esecutivo iniziato con l’evocato pignoramento immobiliare.

Confusione e reviviscenza della servitù prediale, nota a Cass., 19 ottobre 2021, n. 28853

CALVO R
2022-01-01

Abstract

La Cassazione affronta per la prima volta il tema concernente l’opponibilità della vicenda estintiva della servitù prediale gravante il fondo servente – a séguito de suo acquisto da parte del titolare di quello dominante – al creditore che, antecedentemente a detto trasferimento, ebbe a trascrivere il pignoramento sul medesimo fondo servente, e quindi al terzo aggiudicatario. I giudici di legittimità ravvisano la natura transeunte della su citata estinzione, stante la reviviscenza della servitù una volta perfezionatosi l’acquisto coattivo a completamento dell’iter esecutivo iniziato con l’evocato pignoramento immobiliare.
2022
Servitù
Confusione
Estinzione
Reviviscenza
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14087/5132
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