The paper deals with some particular aspects of the so called theme of «the Atypical content of the will», trying to find some possible points of contact between the second and the fourth book of the italian Civil Code. The question concerns the case where the testator makes an offer to a third party through a will. This, in italian civil law categories, is a post-mortem deed and not a mortis causa one: this has some very important implications, regarding acceptance of the inheritance by the heir. A significant part of the paper then evaluates artt. 1326-1330 of Civil Code, in relation to the above situation. Further attention is given to art. 1326, section 4 (equivalence of form between offer and acceptance), art. 1326, section 5 (whole conformity of offer and acceptance), art. 1328, section 1  (withdrawal of effect of the offer before the e contract is formed) and art. 1330  (always considered inapplicable to an offer in a will).

l saggio si occupa di un aspetto particolare del c.d. «contenuto atipico del testamento», nell’ottica di investigare i possibili punti di contatto tra secondo e quarto libro del codice civile. Quid iuris se un testatore inserisce nella scheda testamentaria una proposta contrattuale non rivolta all’erede o al legatario? Assodato che tale eventualità può essere permessa dal principio di libertà testamentaria, trattasi di un atto negoziale che semplicemente spiega i suoi effetti post mortem e non invece una disposizione mortis causa. Da qui si deduce che, se l’oblato accetta la proposta contrattuale, allora l’erede subentrerà in tutte le posizioni attive e passive derivanti da tale contratto, rispondendo quest’ultimo anche ultra vires: a nulla rileverà che il chiamato all’eredità abbia accettato con beneficio di inventario. Sennonché tale regola non pare valere se è lo Stato a subentrare ex art. 586 c.c. La suaccennata qualificazione della proposta comporta poi ulteriori corollari pratici: sia che l’oblato premuoia al testatore-proponente, sia che deceda dopo l’apertura della successione (ma prima di aver esercitato il diritto di accettare la proposta), il diritto di accettazione si trasmetterà sempre e comunque ai suoi successori, senza che operino le complicate vicende della delazione (artt. 468 e 479 c.c.); l’unico elemento che potrebbe estinguere il diritto ad accettare in capo agli eredi dell’oblato potrebbe essere, in via teorica, la natura intuitu personae della proposta contrattuale contenuta nella scheda testamentaria. Parte significativa dello studio è poi rivolta alla valutazione dell’adeguamento della disciplina degli art. 1326 s.s. c.c. alla fattispecie in esame; vengono in gioco gli art. 1326, comma 4, c.c. (equipollenza di forma fra proposta e accentazione), art. 1326 ult. comma, c.c. (conformità di proposta e accettazione), 1328, comma 1, c.c. (revocabilità della proposta prima della conclusione del contratto), 1330 c.c. (ritenuto per definizione inapplicabile alla proposta contenuta in un testamento). Segue un interessante quesito che prende le mosse dalla giurisprudenza pratica: che cosa accade se il testatore, essendo precedentemente debitore di un terzo, gli attribuisce per testamento una qualche res? A parere dell’autore siffatta situazione potrebbe, salvo diversa volontà espressa, essere qualificabile come una proposta di datio in solutum rivolta al creditore per via del testamento: così ragionando il creditore del de cuius, accettando il bene attribuito per testamento, stipulerebbe in verità un contratto ex art. 1197 c.c., non potendo così più vantare il credito originario. Da ultimo si svolgono ulteriori considerazioni ove la proposta contrattuale contenuta nel testamento non sia «diretta», bensì sia incorporata in un onere testamentario, in forza del quale viene ordinato all’onerato di formulare una proposta a favore di una persona determinata. In questo caso si ritiene che l’oblato possa agire verso l’onerato ex art. 2932 c.c.

La formazione testamentaria del contratto

CALVO R
2012-01-01

Abstract

The paper deals with some particular aspects of the so called theme of «the Atypical content of the will», trying to find some possible points of contact between the second and the fourth book of the italian Civil Code. The question concerns the case where the testator makes an offer to a third party through a will. This, in italian civil law categories, is a post-mortem deed and not a mortis causa one: this has some very important implications, regarding acceptance of the inheritance by the heir. A significant part of the paper then evaluates artt. 1326-1330 of Civil Code, in relation to the above situation. Further attention is given to art. 1326, section 4 (equivalence of form between offer and acceptance), art. 1326, section 5 (whole conformity of offer and acceptance), art. 1328, section 1  (withdrawal of effect of the offer before the e contract is formed) and art. 1330  (always considered inapplicable to an offer in a will).
2012
l saggio si occupa di un aspetto particolare del c.d. «contenuto atipico del testamento», nell’ottica di investigare i possibili punti di contatto tra secondo e quarto libro del codice civile. Quid iuris se un testatore inserisce nella scheda testamentaria una proposta contrattuale non rivolta all’erede o al legatario? Assodato che tale eventualità può essere permessa dal principio di libertà testamentaria, trattasi di un atto negoziale che semplicemente spiega i suoi effetti post mortem e non invece una disposizione mortis causa. Da qui si deduce che, se l’oblato accetta la proposta contrattuale, allora l’erede subentrerà in tutte le posizioni attive e passive derivanti da tale contratto, rispondendo quest’ultimo anche ultra vires: a nulla rileverà che il chiamato all’eredità abbia accettato con beneficio di inventario. Sennonché tale regola non pare valere se è lo Stato a subentrare ex art. 586 c.c. La suaccennata qualificazione della proposta comporta poi ulteriori corollari pratici: sia che l’oblato premuoia al testatore-proponente, sia che deceda dopo l’apertura della successione (ma prima di aver esercitato il diritto di accettare la proposta), il diritto di accettazione si trasmetterà sempre e comunque ai suoi successori, senza che operino le complicate vicende della delazione (artt. 468 e 479 c.c.); l’unico elemento che potrebbe estinguere il diritto ad accettare in capo agli eredi dell’oblato potrebbe essere, in via teorica, la natura intuitu personae della proposta contrattuale contenuta nella scheda testamentaria. Parte significativa dello studio è poi rivolta alla valutazione dell’adeguamento della disciplina degli art. 1326 s.s. c.c. alla fattispecie in esame; vengono in gioco gli art. 1326, comma 4, c.c. (equipollenza di forma fra proposta e accentazione), art. 1326 ult. comma, c.c. (conformità di proposta e accettazione), 1328, comma 1, c.c. (revocabilità della proposta prima della conclusione del contratto), 1330 c.c. (ritenuto per definizione inapplicabile alla proposta contenuta in un testamento). Segue un interessante quesito che prende le mosse dalla giurisprudenza pratica: che cosa accade se il testatore, essendo precedentemente debitore di un terzo, gli attribuisce per testamento una qualche res? A parere dell’autore siffatta situazione potrebbe, salvo diversa volontà espressa, essere qualificabile come una proposta di datio in solutum rivolta al creditore per via del testamento: così ragionando il creditore del de cuius, accettando il bene attribuito per testamento, stipulerebbe in verità un contratto ex art. 1197 c.c., non potendo così più vantare il credito originario. Da ultimo si svolgono ulteriori considerazioni ove la proposta contrattuale contenuta nel testamento non sia «diretta», bensì sia incorporata in un onere testamentario, in forza del quale viene ordinato all’onerato di formulare una proposta a favore di una persona determinata. In questo caso si ritiene che l’oblato possa agire verso l’onerato ex art. 2932 c.c.
Testamento, contratto, autonomia privata, legato
Will, Contract
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14087/5023
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