La S.C., con la decisione in esame, afferma l’irrilevanza dell’indicazione nella nota di trascrizione del preliminare immobiliare della clausola legittimante il promissario compratore a nominare l’amicus ai sensi dell’art. 1401 c.c. Nella nota di commento l’A., muovendo dalla funzione della fattispecie regolata agli artt. 1401 ss. c.c., condivide la ratio decidendi perché la suddetta omissione non determina una situazione di incertezza (o ambiguità) soggettiva tale da legittimare l’inefficacia della pubblicità ai sensi dell’art. 2665 c.c.
L'opponibilità del preliminare di vendita immobiliare per persona da nominare
CALVO R
2017-01-01
Abstract
La S.C., con la decisione in esame, afferma l’irrilevanza dell’indicazione nella nota di trascrizione del preliminare immobiliare della clausola legittimante il promissario compratore a nominare l’amicus ai sensi dell’art. 1401 c.c. Nella nota di commento l’A., muovendo dalla funzione della fattispecie regolata agli artt. 1401 ss. c.c., condivide la ratio decidendi perché la suddetta omissione non determina una situazione di incertezza (o ambiguità) soggettiva tale da legittimare l’inefficacia della pubblicità ai sensi dell’art. 2665 c.c.File in questo prodotto:
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