The essay deals with the intervening interrelations between the lease and assignment mortis causa through bequest. A first hypothesis occurs when the leased good is transmitted by the owner/lessor trough bequest: still will apply art. 1599 c.c. and on the side of the new landlord’s bonds, even though he is a legatee, will not apply art. 671 c.c. Considering that the new owner/lessor can be bound to an unlimited number bonds, then it is suggested that the new landlord/ legatee will have to expressly accept the legacy that attributes the good, notwithstanding art. 649 c.c. The second hypothesis is a bequest of the contractual position, in which the tenant transmits its role of tenant through bequest: the case is deemed admissible. Here, too, the legatee - new tenant - will respond on the basis of contractual obligations and will not apply art. 671 c.c.; likewise it is suggested that it should be expressed consent of both, namely of the former owner (under provision of art. 1406 c.c.), and of the new tenant / legatee: about the latter, does not therefore will be applied art. 649 c.c.

Il saggio si occupa delle interrelazioni intercorrenti fra il contratto di locazione e l’attribuzione mortis causa tramite legato. Una prima ipotesi si verifica quando il bene oggetto di locazione venga trasmesso per legato da parte del proprietario/locatore: troverà comunque applicazione l’art. 1599 c.c. e dal lato delle obbligazioni del nuovo locatore, anche se questi è un legatario, non troverà applicazione l’art. 671 c.c. Dato che il detto soggetto potrà essere vincolato ad obbligazioni in modo illimitato, si suggerisce allora che il nuovo locatore/legatario dovrà accettare il legato che gli attribuisce il bene, in deroga all’art. 649 c.c. La seconda ipotesi è il legato di posizione contrattuale, nella quale il conduttore trasmette per legato il suo ruolo di conduttore: la fattispecie viene ritenuta ammissibile. Anche qui il legatario – nuovo conduttore – risponderà sulla base delle obbligazioni contrattuali e non troverà applicazione l’art. 671 c.c.; allo stesso modo si suggerisce che debba essere manifestato il consenso tanto del proprietario ex art. 1406 c.c., tanto del nuovo conduttore/legatario: circa quest’ultimo non troverà quindi applicazione l’art. 649 c.c.

Legato e locazione

CALVO R
2017-01-01

Abstract

The essay deals with the intervening interrelations between the lease and assignment mortis causa through bequest. A first hypothesis occurs when the leased good is transmitted by the owner/lessor trough bequest: still will apply art. 1599 c.c. and on the side of the new landlord’s bonds, even though he is a legatee, will not apply art. 671 c.c. Considering that the new owner/lessor can be bound to an unlimited number bonds, then it is suggested that the new landlord/ legatee will have to expressly accept the legacy that attributes the good, notwithstanding art. 649 c.c. The second hypothesis is a bequest of the contractual position, in which the tenant transmits its role of tenant through bequest: the case is deemed admissible. Here, too, the legatee - new tenant - will respond on the basis of contractual obligations and will not apply art. 671 c.c.; likewise it is suggested that it should be expressed consent of both, namely of the former owner (under provision of art. 1406 c.c.), and of the new tenant / legatee: about the latter, does not therefore will be applied art. 649 c.c.
2017
Il saggio si occupa delle interrelazioni intercorrenti fra il contratto di locazione e l’attribuzione mortis causa tramite legato. Una prima ipotesi si verifica quando il bene oggetto di locazione venga trasmesso per legato da parte del proprietario/locatore: troverà comunque applicazione l’art. 1599 c.c. e dal lato delle obbligazioni del nuovo locatore, anche se questi è un legatario, non troverà applicazione l’art. 671 c.c. Dato che il detto soggetto potrà essere vincolato ad obbligazioni in modo illimitato, si suggerisce allora che il nuovo locatore/legatario dovrà accettare il legato che gli attribuisce il bene, in deroga all’art. 649 c.c. La seconda ipotesi è il legato di posizione contrattuale, nella quale il conduttore trasmette per legato il suo ruolo di conduttore: la fattispecie viene ritenuta ammissibile. Anche qui il legatario – nuovo conduttore – risponderà sulla base delle obbligazioni contrattuali e non troverà applicazione l’art. 671 c.c.; allo stesso modo si suggerisce che debba essere manifestato il consenso tanto del proprietario ex art. 1406 c.c., tanto del nuovo conduttore/legatario: circa quest’ultimo non troverà quindi applicazione l’art. 649 c.c.
Legato
Locazionie
Testamento
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14087/5076
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