For pandectics the contract is elevated to the emblem of individualism which is rooted in the self-determination of individuals. With the advent of the jurisprudence of interests, the gap between regulation and reality generated by pandectics tends to reduce. Thus, on the mistake in the contract, the voluntarism of the German civil code implies that the force of the declaration is the will existence, so the declarant's error on its meaning translates into the dissolution of the volitional element. Instead, the Italian legislator of 1942 with the provision of the mistake recognition by the other contractor protects the guiltless trust that other contractor places in the declaration. With the Fascist period, we have a de facto nationalization of the legal transaction attracted to the ganglia of the omnipresence of the State. Then, with the theory of the concrete legal order, we move in the opposite direction: the cause of the contract has to be appreciated by evaluating that the interests and purposes of the parties are in conformity with constitutional legality, without any paternalistic or authoritarian control.

Per la scienza pandettistica il negozio giuridico si eleva ad emblema dell’individualismo che radica nell’autodeterminazione dei privati la propria essenza. Con l’avvento della giurisprudenza degli interessi si tende a superare il divario tra norma e realtà generato dalla pandettistica. Così, sul fronte dell’errore-vizio, il volontarismo del codice civile tedesco implica che la forza della dichiarazione sia l’esistenza del volere, pertanto l’errore del dichiarante sul suo significato si traduce nella dissoluzione dell’elemento volitivo. Il legislatore italiano del 1942, con la previsione della riconoscibilità dell’errore dall’altro contraente, tutela invece l’affidamento incolpevole che altri ripone nella dichiarazione di volontà. Con il ventennio fascista si assiste poi di fatto ad una statualizzazione del negozio giuridico attratto nei gangli dell’onnipresenza statuale. Nondimeno con la teoria dell’ordinamento giuridico concreto si muove in senso contrario alle letture dirigistiche del negozio giuridico: la causa del negozio va dunque apprezzata valutando che gli interessi e i propositi dei contraenti siano conformi alla legalità costituzionale, senza alcun controllo di stampo paternalistico o autoritario.

Negozio giuridico e positivismo: dal dominio della volontà all'arbitrio politico

CALVO R
2021-01-01

Abstract

For pandectics the contract is elevated to the emblem of individualism which is rooted in the self-determination of individuals. With the advent of the jurisprudence of interests, the gap between regulation and reality generated by pandectics tends to reduce. Thus, on the mistake in the contract, the voluntarism of the German civil code implies that the force of the declaration is the will existence, so the declarant's error on its meaning translates into the dissolution of the volitional element. Instead, the Italian legislator of 1942 with the provision of the mistake recognition by the other contractor protects the guiltless trust that other contractor places in the declaration. With the Fascist period, we have a de facto nationalization of the legal transaction attracted to the ganglia of the omnipresence of the State. Then, with the theory of the concrete legal order, we move in the opposite direction: the cause of the contract has to be appreciated by evaluating that the interests and purposes of the parties are in conformity with constitutional legality, without any paternalistic or authoritarian control.
2021
Per la scienza pandettistica il negozio giuridico si eleva ad emblema dell’individualismo che radica nell’autodeterminazione dei privati la propria essenza. Con l’avvento della giurisprudenza degli interessi si tende a superare il divario tra norma e realtà generato dalla pandettistica. Così, sul fronte dell’errore-vizio, il volontarismo del codice civile tedesco implica che la forza della dichiarazione sia l’esistenza del volere, pertanto l’errore del dichiarante sul suo significato si traduce nella dissoluzione dell’elemento volitivo. Il legislatore italiano del 1942, con la previsione della riconoscibilità dell’errore dall’altro contraente, tutela invece l’affidamento incolpevole che altri ripone nella dichiarazione di volontà. Con il ventennio fascista si assiste poi di fatto ad una statualizzazione del negozio giuridico attratto nei gangli dell’onnipresenza statuale. Nondimeno con la teoria dell’ordinamento giuridico concreto si muove in senso contrario alle letture dirigistiche del negozio giuridico: la causa del negozio va dunque apprezzata valutando che gli interessi e i propositi dei contraenti siano conformi alla legalità costituzionale, senza alcun controllo di stampo paternalistico o autoritario.
Negozio giuridico
Positivismo
Fascismo
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14087/5134
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